Il “geniale” piano del MIM: chi è di ruolo lavora di più, chi è precario non lavora più e gli stipendi non crescono mai

Nell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 che disciplina l’assegnazione delle supplenze per il biennio 2026-2028, il comma 3 dell’articolo 2 inizia con un inequivocabile: “Al fine di ridurre il numero dei contratti a tempo determinato su spezzone orario […] e, al contempo, incrementare l’entità oraria delle supplenze […]” .

Che cosa ha in mente il ministero dell’istruzione? Vuole fare in modo che “tutte le disponibilità orarie […] che non costituiscono posto intero o cattedra [siano] aggregate tra loro a livello territoriale per formare posti-orario; […] è privilegiata la formazione di posti interi e cattedre o, comunque, di aggregazioni con la maggior entità oraria possibile”.

Tradotto: ci saranno accorpamenti di cattedre non intere (cioè meno di 18 ore) per avere così meno supplenze disponibili. E ci saranno anche cattedre che, in questo modo, si formeranno su più scuole, costringendo chi è precariə a spostamenti continui e incessanti per tappare i buchi del ministero dell’istruzione. 

Insomma, si risparmia sulla già martoriata pelle di chi è precariə.

Questo piano di risparmio è ulteriormente incentivato: in questi giorni le scuole stanno chiedendo alle persone già di ruolo con cattedra intera (18 ore) se vogliono prendere delle ore aggiuntive tra quelle nella disponibilità della scuola (fino a 24 ore settimanali). Più richieste ci saranno in questo senso, meno disponibilità residue ci saranno poi per le cattedre dellə precariə, ovvero più persone disoccupatə.

Questa richiesta – lo capiamo benissimo anche noi – è molto invitante perché a causa del salario docente tra i più bassi d’Europa e dell’erosione continua dello stipendio reale dovuta all’inflazione, chi è di ruolo può trovare nell’assegnazione di ore aggiuntive una risorsa per arrivare a fine mese e arrotondare.  Ma questa è una falsa soluzione perché alla fine tocca lavorare di più e lo stipendio resta sempre tra i più bassi d’Europa.

Con queste regole, nessunə vince il gioco: perdiamo tuttə. Accettare ore aggiuntive è un danno per noi precariə, persone che fanno lo stesso lavoro ma con molti meno diritti sociali (per esempio, per quanto riguarda la disoccupazione, i permessi di malattie, le ferie, gli scatti stipendiali). Il ministero non ha alcuna intenzione di investire sul lavoro dellə docenti e assicurare la qualità dell’educazione: invece di assumere più insegnanti e diminuire il numero di alunnə per classe, fa esattamente il contrario e decide di risparmiare ulteriormente. Per fare ciò, senza alcun pudore, taglia le cattedre di chi è precariə e crea le condizioni per dividere ancora di più la nostra categoria.

In un quadro così desolante per ogni docente, l’unico appello possibile è quello alla solidarietà. 

L’appello che facciamo allə nostre colleghə a tempo indeterminato è di non richiedere alcuna ora aggiuntiva per il prossimo anno scolastico: rispediamo al mittente la guerra tra poverə offerta dal ministero e ritroviamoci insieme per lottare per un lavoro a scuola con meno disuguaglianze, più diritti e stipendi più alti per tuttə. 

Ma quale “continuità” per il sostegno?

Il Decreto Ministeriale 32 del 26 febbraio 2025 (noto come “decreto continuità”), con la Nota Ministeriale del 7 maggio 2025, introduce la procedura per confermare l’anno scolastico 2025-2026 l’insegnante di sostegno che ha avuto un contratto a tempo determinato (fino al 31/08 o al 30/06, anche su spezzone orario) nell’anno scolastico 2024-2025. Ecco i passaggi principali della procedura:

  • entro il 31 maggio 2025 la dirigenza scolastica doveva acquisire l’eventuale richiesta di continuità da parte della famiglia dellə studente con disabilità;
  • entro il 15 giugno, la dirigenza doveva valutare la sussistenza delle condizioni per la conferma dell’insegnante e comunicare l’esito della valutazione all’insegnante, alla famiglia e all’Ufficio territorialmente competente;
  • l’insegnante doveva poi esprimere la volontà della riconferma;
  • dopo aver concluso le operazioni per il personale già in ruolo, valutata la disponibilità per l’anno scolastico 2025-2026 del posto che spetterebbe all’insegnante, l’Ufficio competente provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze da GPS;
  • l’Ufficio pubblica l’esito della conferma, che è disposta improrogabilmente entro il 31/08/25;
  • l’insegnante confermatə non può partecipare alle successive nomine da GPS.

Stando alle parole del Ministero, la procedura avrebbe lo scopo di “[…] assicurare la continuità educativa e didattica nelle classi ove sono presenti alunni e studenti con disabilità, al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti” (NM del 07/05/25). Stimolatə da queste parole e dai racconti delle esperienze “precarie” delle e degli insegnanti di sostegno che frequentano il nostro Coordinamento, abbiamo scattato una fotografia sulla situazione dei contratti nella provincia di Bologna. Lo abbiamo fatto analizzando i dati diffusi dall’Ufficio Scolastico Provinciale e le considerazioni dellə insegnanti. Il quadro che emerge mostra come il “decreto continuità”

  • aggravi la già marcata precarietà dellə insegnanti di sostegno;
  • trasformi il lavoro di insegnante in un impiego “stagionale”;
  • tenti di introdurre la “chiamata diretta” da parte delle dirigenze;
  • renda più difficile l’esercizio della libertà di insegnamento, a causa delle valutazioni vincolanti di dirigenza e famiglia per la conferma dell’insegnante;
  • nasca da un’ottica superata dell’inclusione scolastica e del conseguente ruolo dell’insegnante di sostegno nella classe.

Sostegno precario

Con il finto obiettivo di favorire la stabilità educativa, il “decreto continuità” aggrava la già marcata precarietà dellə insegnanti di sostegno. E la sola “continuità” risiede nella sua linea, volta al risparmio economico a discapito della tutela e della dignità delle persone che costituiscono la comunità scolastica: studenti, insegnanti e famiglie. Ciò è evidente analizzando i dati per la provincia di Bologna, che mostrano come il “sostegno” sia la classe di concorso più “precaria” di tutte, indipendentemente dal grado scolastico.

Il grafico sottostante mostra la ripartizione fra contratti a tempo indeterminato e determinato, al 30/06, per alcune classi di concorso (fra cui le più popolate) della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Numero di contratti a tempo indeterminato e al 30/06 per alcune classi di concorso della scuola secondaria, di primo e secondo grado, AS 24-25: il numero di contratti a tempo indeterminato è stato preso pari all’organico dell’autonomia (organico di diritto e potenziamento) e, quindi, comprende anche alcuni contratti al 31/08; mentre per i contratti al 30/06 delle classi di concorso diverse dal sostegno è stato considerato il primo turno di nomine da GPS, comprendendo anche gli spezzoni (dati USP Bologna, vedi Riferimenti alla fine dell’articolo).

I posti a tempo indeterminato sono quelli dati in dotazione alla scuola dall’Ufficio competente, cioè quelli di cui si prevede ci sia bisogno per coprire le esigenze didattiche della scuola (l’organico di diritto, o organico dell’autonomia, considerando anche i posti di potenziamento). Quelli “precari”, cioè al 30/06, si aggiungono a quelli previsti per coprire le reali esigenze della scuola, cioè per raggiungere il contingente di insegnanti effettivamente necessario (l’organico effettivo). Nel sostegno, che è la classe di concorso con più insegnanti (circa 1500 nella scuola secondaria), i contratti al 30/06 sono paragonabili, in numero, a quelli a tempo indeterminato. Per questo, il sostegno è, fra tutte, la classe di concorso più precaria. E i posti previsti dal Ministero, sono poco più della metà di quelli effettivamente necessari per garantire lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole.

La situazione è analizzata in dettaglio nella tabella che segue, in cui sono riportati, per ogni ordine e grado, il numero di contratti precari (fino al 30 giugno) e a tempo indeterminato per il sostegno nella provincia di Bologna.


tempo determ. (al 30/06)tempo indeterm.totale grado%
Infanzia1399923858%
Primaria677562123954%
Sec. I grado29740470142%
Sec. II grado34049883840%
TOTALE13141563287745%
Numero di contratti a tempo indeterminato e al 30/06 per il sostegno nei differenti gradi scolastici per l’anno scolastico 2024-2025 (dati derivati dalle pubblicazioni dell’USP di Bologna, vedi Riferimenti alla fine dell’articolo)

Come già evidenziato in precedenza, quasi il 50% delle cattedre di sostegno sono precarie. Nella provincia di Bologna, quindi, il “decreto continuità” ha riguardato probabilmente più di 1300 insegnanti, che rappresentano il 45% del totale degli insegnanti di sostegno su ogni ordine e grado. Inoltre, la percentuale supera il 50% alla primaria e all’infanzia, gradi in cui la stabilità didattica sarebbe particolarmente importante.

E’ chiaro, perciò, che la vera continuità educativa si otterrebbe finanziando i posti a tempo indeterminato di cui effettivamente la scuola ha bisogno. Senza speculare sui diritti e sulla dignità dellə insegnanti, dellə studenti e delle famiglie. Ed è evidente che tale non è l’intento di questo governo, come non lo è stato di quelli passati.

Insegnare” è un lavoro “stagionale”

Il “decreto continuità” non conviene allə insegnanti, allə studenti e alle famiglie, ma conviene al governo. Perché “confermare” è meglio di stabilizzare, in quanto si risparmiano i due mesi di stipendio di chi viene licenziato al 30 giugno pur sapendo che sarà riassuntə per necessità a settembre, con un altro contratto a tempo determinato. Insegnare diventa perciò un lavoro “stagionale”. E lo Stato è il datore che non paga lə dipendente quando non gli serve. Due mesi di mancato stipendio per 1300 insegnanti comportano un risparmio per lo Stato di più di 2 milioni di euro. Tutto è lecito per tagliare la spesa pubblica?

Ci troviamo da tempo di fronte a un disincentivo economico dell’istruzione statale e, in generale, del welfare pubblico, con la novità dei tagli alla spesa pubblica finalizzati alle scellerate politiche belliciste che ci saranno imposte. Inoltre, al disincentivo economico si affianca quello determinato dai sistemi di reclutamento variabili e farraginosi, che non incoraggiano a cercare lavoro nella scuola pubblica.

Pericolo “chiamata diretta”

Dal punto di vista politico, questo decreto crea un precedente pericoloso nel sistema di reclutamento del personale docente: la “chiamata diretta”, già evocata in un articolo della legge 107 del 2015 (detta “della Buona Scuola”), poi fortunatamente emendato. I motivi di contrarietà nei riguardi di una prassi del genere spaziano su più fronti: quello della trasparenza, innanzitutto, in uno dei pochi sistemi di reclutamento ancora in vigore che prevede graduatorie a scorrimento e, di conseguenza, è immune alla creazione di sacche di favore o clientelismi di sorta (anche di carattere mafioso). Inoltre, nel caso della chiamata diretta si farebbe un ulteriore passo verso l’aziendalizzazione della scuola, attribuendo alle dirigenze scolastiche la facoltà di scegliere il “proprio” personale.

Il ruolo delle famiglie

Il ruolo delle famiglie è fondamentale nella comunità didattica, ma non può manifestarsi nel modo previsto dal “decreto continuità”. Per essere confermatə, infatti, l’insegnante deve andare bene alla famiglia dellə studente, che può fare o meno richiesta. Il rischio è quello di creare l’idea dell’insegnante su misura. Mentre la qualità del percorso educativo dipende dalla possibilità dell’insegnante di compiere, in serenità, le scelte che ritiene più opportune e che, a volte, possono non essere condivise dai genitori dellə studente. Crediamo che la maggior parte delle famiglie sia sensibile a questo tema e che percepisca il disagio che noi percepiamo quando viene chiesto di esprimere un parere determinante per il futuro di unə insegnante.

Un approccio superato

E’ superata l’idea che l’insegnante di sostegno sia a supporto esclusivo dell’alunno con disabilità, ma da qui deriva la scelta del decreto di vincolare la conferma al parere della famiglia dellə studente. Sappiamo, invece, che l’insegnante di sostegno ha il compito di supportare tutta la classe nella creazione di un ambiente che favorisca l’apprendimento di tuttə e, quindi, anche dellə studente con disabilità.

Divide et impera

Non è una novità che l’effetto principale delle riforme dei sistemi di reclutamento sia l’aumento della divisione all’interno del personale precario. E il “decreto continuità” si colloca in questo solco, innescando conflitti tra lə docenti di sostegno che “beneficeranno” della conferma e coloro che, pur abilitati e occupando posizioni avanzate nelle graduatorie, rimarranno senza lavoro a causa della riduzione dei posti disponibili. Lavoriamo, in tal senso, per uno spirito collettivo, che porti anche a disertare da questi meccanismi, che sembrano favorire qualcunə ma vanno a discapito di moltə, oltre che della scuola. Lavoriamo nella consapevolezza che la precarietà è una scelta politica e per rivendicare la vera stabilizzazione dei posti di sostegno che, come abbiamo mostrato, ci sono e sono necessari. Per la qualità e la dignità della scuola e della didattica, nell’interesse di tutta la comunità educativa.

Note finali

La nostra indagine ha voluto sottolineare la sproporzione tra posti precari e a tempo indeterminato che caratterizza il sostegno nella provincia di Bologna, per evidenziare i falsi presupposti del “decreto continuità”. Nel condurla, abbiamo adottato alcune approssimazioni, come considerare come posti a tempo indeterminato quelli dell’organico dell’autonomia e come posti “precari” quelli presi dalle disponibilità di fine agosto e coperti con supplenze al 30/06 nel primo turno di nomine dalle GPS. Tuttavia, queste approssimazione non modificano le evidenze generali, che sono chiare al di là di piccole variazioni dei numeri esaminati, che in ogni caso sottostimano la gravità della situazione, in quanto trascurano le nomine da graduatorie di istituto anche su supplenze brevi. L’auspicio è che indagini analoghe possano essere condotte anche in altre provincie, per avere una visione d’insieme e unire le forze di mobilitazione provenienti da territori differenti.

Riferimenti

Decreto Ministeriale n. 32 del 26/02/25: https://www.mim.gov.it/documents/20182/8782792/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000032.26-02-2025.pdf/4d41af57-31b6-bbc1-d0c6-e08db556df35?version=1.0&t=1741361800191

Nota Ministeriale del 07/05/25: https://www.mim.gov.it/documents/20182/8783370/Nota+Prot.+n.+105914+del+7+maggio+2025.pdf/d3b98781-9fa1-ccaf-b5bc-16b2878cf7f2?version=1.0&t=1746690031142

Dotazione organica docenti di ogni ordine e grado AS 24-25 provincia di Bologna:https://bo.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/3/2024/04/POSTI_SOSTEGNO_DOTAZIONEORGANICA_2024_25.pdf

Quadro disponibilità ogni ordine e grado per nomine docenti a TD da GPS AS 24-25 provincia di Bologna: https://bo.istruzioneer.gov.it/2024/09/05/quadro-disponibilita-ogni-ordine-e-grado-per-nomine-docenti-a-td-da-gps/

La nostra opinione sul decreto legge n. 45 del 7 aprile 2025 che modifica alcune regole per il reclutamento da concorsi PNNR

Il decreto legge (DL) n. 45 del 7 aprile 2025 si può leggere cliccando qui.

Questo un nostro riassunto della normativa essenziale del DL seguito da un nostro commento.

Articolo 2, comma 1 del DL n. 45 del 07/04/2025

Per raggiungere gli obiettivi del PNRR, a partire dai concorsi del 2023 e per un triennio (quindi concorso PNRR-1 del 2023, concorso PNRR-2 del 2024 e, in caso fosse bandito, concorso PNRR-3 del 2025), le graduatorie di merito dei concorsi avranno un’aggiunta di persone pari al 30% dei posti messi a bando sulla classe di concorso a cui si riferisce la graduatoria. Esempio: concorso PNRR-1, cdc A027, regione Molise, 10 posti a bando. La graduatoria di merito fino a ieri era fatta di 10 persone, con tutte le altre persone idonee (cioè che hanno comunque preso almeno il punteggio minimo) cacciate via. Da oggi si potrà ripescare il 30% delle persone idonee, quindi la graduatoria sarà di 13 persone.

Articolo 2, comma 2 del DL n. 45 del 07/04/2025

Se comunque questa integrazione non dovesse bastare, per completare gli obiettivi del PNRR dal 2026/2027 (quindi dall’anno prossimo…forse il governo mette già le mani avanti in caso di una deroga agli obiettivi del PNRR?) si potrà attingere a un elenco regionale composto dalle persone che hanno vinto i concorsi dal 2020 in poi. E questo elenco si farà solo se il MIM farà il decreto ogni anno (accadrà? Lo scopriremo solo vivendo). Quindi queste persone vanno a integrare le graduatorie dei concorsi 2023 e 2024 solo se avanzano posti su cui immettere in ruolo.

Articolo 2, comma 4 del DL n. 45 del 07/04/2025

Le assunzioni nel 2025 si faranno fino al 10 dicembre 2025. Cioè, anche quest’anno, se le graduatorie del PNRR-2 dovessero andare per le lunghe allora si continuerà a immettere in ruolo fino a dicembre. Nel frattempo i posti vacanti saranno dati da graduatoria di istituto fino ad avente diritto (quindi non saranno supplenze 30/06 o 31/08 da GPS). Inoltre, se una persona dovesse risultare vincitrice di concorso e avere già ottenuto da GPS una supplenza al 31/08 (quindi una cattedra non accantonata per il concorso) nella medesima regione e sulla stessa classe di concorso, allora viene confermata su quel posto in cui ha la supplenza.

LA NOSTRA OPINIONE

Sembra ci siano diverse questioni sul piatto. Il governo vuole cercare di soddisfare gli obiettivi del PNRR solo con i concorsi ordinari dal 2023 in poi (ovvero i cosiddetti concorsi PNRR). Ma questi concorsi hanno graduatorie di merito composte da un numero di persone esattamente uguale al numero dei posti messi a bando. Quindi bastano un paio di rinunce per far saltare i piani. Questo il senso dell’integrazione al 30%. D’altra parte, però, il governo non vuole far entrare nelle graduatorie di merito tutte le persone che passano i concorsi PNRR perché sono tantissime e si ritroverebbe con graduatorie infinite per i prossimi anni.

L’escamotage dunque è ripescare qualche persona dalle graduatorie di merito (ora a esaurimento) del concorso 2020, ma solo dall’anno prossimo (cioè con l’eventuale PNRR-3). E si potrà fare ciò solo se sarà data una deroga al raggiungimento degli obiettivi del PNRR (a oggi la scadenza è il 31 dicembre 2025). Le persone che hanno passato il concorso 2020 quindi hanno davvero pochissime chance di essere immesse in ruolo. E, anche se fosse, difficilmente accadrà nel 2025, se non per alcune persone in poche classi di concorso.

Inoltre, non bisogna dimenticare che nel concorso PNRR-2 (quello del 2024) l’integrazione del 30% spesso e volentieri rischia di essere potenzialmente minima o nulla, perché partecipano comunque alla prova orale/pratica soltanto un numero di persone che hanno passato lo scritto pari a 3 volte i posti messi a bando, quindi già poche rispetto ai numeri del concorso PNRR-1. 

Quindi questo DL n. 45 del 07/04/2025 non è né un’opzione in più per chi ha fatto il concorso ordinario 2020 né una chissà quale notizia per chi fa i nuovi concorsi ordinari 2023 e 2024 (PNRR-1 e PNRR-2): l’unico obiettivo è raggiungere gli obiettivi del PNRR, non vi è alcuna volontà politica del governo di trovare una soluzione agli ingorghi nelle graduatorie di merito, ma solo di non perdere la successiva rata del PNRR.

La legislazione attuale, infatti, favorisce fortemente i concorsi 2023-2024: lo si evince non solo dal DL n. 45 del 07/04/2025 ma anche dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 (che ha convertito il decreto legge n.75 del 22 giugno 2023 cosiddetto “PA-bis”) la quale sancisce all’articolo 20, comma 2 che le graduatorie del concorso 2020 diventano a esaurimento ma anche che queste graduatorie a esaurimento sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento (degli obiettivi) previsti dal PNRR, andando a modificare la legge 79/2019 (riforma “Bianchi”).

Il problema qui non è chi entra prima o dopo, il problema è: perché non possono entrare tuttə? E le risposte sono: non esiste un meccanismo parallelo di assunzione di persone abilitate e in grado di riconoscere il servizio svolto, non si aumenta l’organico di fatto, non si investe, scegliendo di dirottare i soldi dall’istruzione ad altro (anzi, chi aspira a lavorare a scuola deve pagare…). Allora la cosa più sensata da (ri)chiedere sarebbe istituire questo meccanismo parallelo (anziché un meccanismo di code) da una graduatoria composta da persone con abilitazione (chiamiamolo, per semplicità, “doppio canale” ma può avere anche una forma diversa). Le persone idonee al concorso 2020 chiedono priorità rispetto ai concorsi 2023-2024 creati appositamente per ricevere subito i soldi del PNRR; invece coloro che hanno svolto i concorsi 2023-2024 chiedono una graduatoria di merito per tutte le persone idonee che costringerebbe ad avere graduatorie infinite. Le due posizioni ci sembrano onestamente inconciliabili. Quale potrebbe essere il punto d’incontro? L’abilitazione. Coloro che hanno passato il concorso 2020 hanno già l’abilitazione; le persone che si iscrivono ai concorsi 2023-2024 devono fare il percorso abilitante (altro grande problema, per come è strutturato).

In sostanza stiamo parlando di persone con (prima o poi) un’abilitazione. Se ci fosse una graduatoria provinciale delle persone con un’abilitazione (diversa dalla prima fascia GPS), si potrebbe attingere da lì come meccanismo parallelo di assunzione (chi è già di ruolo e ha più abilitazioni invece starebbe in altre graduatorie non finalizzate all’assunzione ma alle supplenze o al passaggio di cattedra). Ma è solo un esempio, ci possono essere idee migliori. Sicuramente, finché non si abbandoneranno le istanze puntuali, non vi sarà alcuna mobilitazione seria.

Percorsi abilitanti: proviamo a capirci a qualcosa

PREMESSA #1
La cosiddetta Riforma Bianchi (Legge del 29 giugno 2022 n. 79) ha modificato l’articolo 5 della decreto legislativo del 13 aprile 2017 n.59 e ha predisposto, nel comma 4 di tale articolo, che tutte le persone che hanno almeno 3 anni di servizio potranno partecipare sempre ai futuri concorsi che verranno banditi, quando a regime, dal 1 gennaio 2025 i concorsi saranno aperti solo alle persone abilitate.
Secondo art. 59 legge 73/2021, comma 10 bis, tutti i concorsi banditi da ora in poi prevedono la riserva del 30% dei posti va a vincitori che hanno almeno 3 anni di servizio (se i posti banditi sono un minimo di 4).

PREMESSA #2
Il DPCM sui percorsi abilitanti è del 4 agosto 2023 ma noi lo abbiamo letto solo il 25 settembre, quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nel frattempo, il 10 agosto 2023 sono state apportate delle modifiche al cosiddetto decreto PA-bis, decreto che ha apportato modifiche alla cosiddetta Riforma Bianchi (cioè la nuova riforma del reclutamento attualmente in vigore).

PREMESSA #3
Il decreto legge del 22 giugno 2023 (cioè il cosiddetto “Decreto PA-bis”) è stato convertito in legge per mezzo della legge del 10 agosto 2023.
In questa sede, ci sono state due modifiche importanti apportate al cosiddetto Decreto PA-bis. Queste modifiche, a loro volta, vanno a cambiare alcuni aspetti della legge che disciplina la cosiddetta Riforma Bianchi.
Queste modifiche sono state pubblicate il 16 agosto 2023 nella GAZZETTA UFFICIALE n. 190 e sono le seguenti.


MODIFICA IMPORTANTE #1
Modifica all’articolo 2-bis, comma 2 della legge del 29 giugno 2022, n. 79 (cosiddetta “Riforma Bianchi”)
Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso
le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei 5 anni precedenti, nonché coloro che hanno sostenuto il cosiddetto “concorso straordinario bis” accedono ai percorsi abilitanti relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalita’
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’universita’ e della ricerca, sentito il Ministro dell’istruzione e del merito.

TRADOTTO: per chi ha 3 anni di servizio dovrebbe essere disposta una riserva di posti per accedere ai percorsi abilitanti

MODIFICA IMPORTANTE #2
Aggiunta del comma 4-bis all’articolo 2-ter della legge del 29 giugno 2022, n. 79 (cosiddetta “Riforma Bianchi”)
Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire
l’abilitazione, nei 5 anni precedenti, nonché coloro che hanno sostenuto
la prova del cosiddetto “concorso straordinario bis” conseguono l’abilitazione all’insegnamento attraverso un percorso composto di 30 CFU.

TRADOTTO: chi ha 3 anni di servizio potrà sempre abilitarsi con un percorso specifico di 30 CFU ad hoc. Questo percorso abilitante si aggiunge a quelli elencati nello schema delle prossime pagine.

PREMESSA #4
Il DPCM dei percorsi abilitanti è del 4 agosto 2023 mentre le modifiche al Decreto PA-bis sono del 10 agosto 2023. Quindi è possibile che il DPCM non contenga le modifiche importanti di cui sopra, in quanto elaborate in un momento successivo: ovvero il percorso abilitante ad hoc di 30 CFU per precariə con 3 anni di servizio non è nel DPCM del 4 agosto ma è nella legge del 10 agosto.

Sarebbe quindi necessaria, prossimamente, un’integrazione al testo del DPCM del 4 agosto, con un allegato che dovrebbe specificare le caratteristiche di questo particolare percorso abilitante per chi ha 3 anni di servizio. Allegato che, a oggi però, ancora non c’è.
Tuttavia, nel decreto del Ministero dell’Università e Ricerca n. 621 del 22 aprile 2024 questi percorsi sono stati attivati per l’anno accademico 2023/2024.

SCHEMA CONCORSI/PERCORSI
Dopo queste doverose premesse, a questo punto possiamo vedere che cosa prevede, per quanto riguarda i percorsi abilitanti, il DPCM del 4 agosto 2023 pubblicato il 25 settembre 2023 in GAZZETTA UFFICIALE n.224 e che si lega alla legge del 29 giugno 2022, n. 79 (cosiddetta “Riforma Bianchi”) e al DM del MUR n. 621 del 22 aprile 2024.

CASO 1: HO ALMENO 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO
Se ho 3 anni di servizio posso fare due cose.

Prima possibilità: come già spiegato nella premessa #3, posso abilitarmi partecipando al percorso ad hoc di 30 CFU. Questo percorso che avrà un costo massimo di 2000 euro. Per l’accesso è prevista una riserva di posti (come spiegato nella premessa #3). Ogni CFU corrisponde a 12 ore. Il percorso ha un certo numero di crediti di tirocinio che è obbligatorio svolgere in presenza.
Alla fine di questo percorso ci sarà una prova finale. Alla prova finale si può accedere solo se si ha una frequenza di almeno il 70% in ogni attività formativa.
La prova finale consiste di una prova scritta sulla progettazione di un’unità didattica e di una prova orale che consiste in una lezione simulata. Il percorso si ritiene concluso se entrambe le prove sono passate con un voto di almeno 7/10. La prova finale può essere ripetuta al massimo 2 volte. La prova finale ha un costo di 150 euro. Passata la prova finale si è abilitati nella classe di concorso per cui si è svolto il percorso abilitante. A questo punto, con l’abilitazione in mano, posso partecipare al concorso. Se supero il concorso con un voto di almeno 7/10 in ogni singola prova (quiz su materie psico-pedagogiche, prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato (nella disciplina della classe di concorso) risulto idoneə. Vinco il concorso se, al momento della graduatoria di merito finale comprensiva anche dei titoli, mi trovo nelle posizioni che corrispondono ai posti messi a bando, altrimenti non ottengo nulla. Se vinco il concorso vado a fare l’anno di prova e poi, se tutto va bene, in ruolo.

Quindi, riassumendo, in questa prima possibilità io che ho 3 anni di servizio prima mi iscrivo al percorso abilitante 30 cfu, poi mi abilito, infine partecipo al concorso e se lo vinco vado in anno di prova.

Seconda possibilità: posso partecipare al prossimo concorso e a tutti i futuri concorsi nella classe di concorso per cui ho almeno 1 annualità di servizio specifico. Rispetto alla possibilità precedente, stavolta faccio prima il concorso. Se supero il concorso con un voto di almeno 7/10 in ogni singola prova (quiz su materie psico-pedagogiche, prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato (nella disciplina della classe di concorso) risulto idoneo. Vinco il concorso solo se, al momento della graduatoria di merito finale comprensiva anche dei titoli, mi trovo nelle posizioni che corrispondono ai posti messi a bando, altrimenti non ottengo nulla.
Se vinco il concorso accedo di diritto al percorso abilitante di 30 CFU che avrà un costo massimo di 2000 euro. L’accesso è garantito, senza eventuali prove preselettive. Ogni CFU corrisponde a 12 ore. Il percorso ha un certo numero di crediti di tirocinio che è obbligatorio svolgere in presenza.
Alla fine di questo percorso ci sarà una prova finale. Alla prova finale si può accedere solo se si ha una frequenza di almeno il 70% in ogni attività formativa.
La prova finale consiste di una prova scritta sulla progettazione di un’unità didattica e di una prova orale che consiste in una lezione simulata. Il percorso si ritiene concluso se entrambe le prove sono passate con un voto di almeno 7/10. La prova finale può essere ripetuta al massimo 2 volte. La prova finale ha un costo di 150 euro. Passata la prova finale mi abilito nella classe di concorso per cui ho svolto il percorso abilitante. A questo punto faccio l’anno di prova e, se tutto va bene, vado in ruolo.

Quindi, riassumendo, in questa seconda possibilità io che ho 3 anni di servizio prima partecipo al concorso, se lo vinco poi entro di diritto nel percorso abilitante dei 30 cfu e dopo essermi abilitatə vado in anno di prova e infine in ruolo.

CASO 2: HO I 24 CFU CONSEGUITI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022
Se ho conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 posso partecipare al prossimo concorso nelle classi di concorso per cui posso insegnare dato il mio titolo di studio. Se si supera il concorso con un voto di almeno 7/10 in ogni singola prova (quiz su materie psico-pedagogiche, prova orale, prova pratica per le classi di concorso in cui è prevista) si risulta idonei. Vince il concorso chi, al momento della graduatoria di merito finale comprensiva anche dei titoli, si trova nelle posizioni che corrispondono ai posti messi a bando. Tutte le altre persone al di sotto di queste posizioni, pur idonee, non ottengono nulla.

Coloro che hanno vinto il concorso accedono a un percorso abilitante di 36 CFU che avrà un costo massimo di 2000 euro. Il percorso da 36 CFU è disponibile solo per questa categoria di persone, non è disponibile senza aver vinto il concorso. Per coloro che vincono il concorso, l’accesso è garantito, senza eventuali prove preselettive. Ogni CFU corrisponde a 12 ore. Il percorso ha un certo numero di crediti di tirocinio che è obbligatorio svolgere in presenza.

Alla fine di questo percorso ci sarà una prova finale. Alla prova finale si può accedere solo se si ha una frequenza di almeno il 70% in ogni attività formativa.
La prova finale consiste di una prova scritta su intervento di progettazione di didattica innovativa e di una prova orale che consiste in una lezione simulata. Il percorso si ritiene concluso se entrambe le prove sono passate con un voto di almeno 7/10. La prova finale può essere ripetuta al massimo 2 volte. La prova finale ha un costo di 150 euro. Passata la prova finale si è abilitati nella classe di concorso per cui si è svolto il percorso abilitante. A questo punto si fa l’anno di prova e, a conclusione di esso, si fa in ruolo.

NOTA BENE: Se ho sia le 3 annualità sia i 24 CFU posso scegliere in base alla classe di concorso su cui voglio abilitarmi e andare in ruolo.


CASO 3: HO GIÀ L’ABILITAZIONE IN UNA CLASSE DI CONCORSO (ANCHE DI ALTRI GRADI DI ISTRUZIONE) OPPURE HO GIÀ LA SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO (OTTENUTA DA TFA SOSTEGNO)
Chi ha già l’abilitazione può partecipare ai prossimi concorsi. Inoltre, in questo caso è possibile abilitarsi su un’altra classe di concorso (a patto di avere il titolo di studio che permette di insegnare su tale classe di concorso) tramite un percorso abilitante di 30 CFU per un costo di 2000 euro. Si accede a tali percorsi da 30 CFU anche in sovrannumero (quindi senza necessità di fare un’eventuale prova preselettiva) e i corsi potranno essere svolti online senza vincoli particolari, a parte le ore di tirocinio che invece sono in presenza.

CASO 4: VOGLIO ABILITARMI E FARE IL CONCORSO (PER ESEMPIO HO APPENA PRESO LA LAUREA OPPURE NON HO 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO)
Per abilitarmi in questo caso ho due possibilità.

Prima possibilità: fare il percorso da 60 CFU. Questo percorso avrà un costo massimo di 2500 euro. In base al fabbisogno indicato dal ministero è possibile che, territorio per territorio, vengano fatte delle eventuali prove pre-selettive, ma non si sa ancora bene se e come – comunque questa possibilità è contemplata dalla normativa. È possibile, per svolgere questo percorso, far riconoscere eventuali 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Ogni CFU corrisponde a 12 ore. Il percorso ha un certo numero di crediti di tirocinio che è obbligatorio svolgere in presenza. Alla fine di questo percorso ci sarà una prova finale. Alla prova finale si può accedere solo se si ha una frequenza di almeno il 70% in ogni attività formativa. La prova finale consiste di una prova scritta basata sulle attività svolte durante il tirocinio e di una prova orale che consiste in una lezione simulata. Il percorso si ritiene concluso se entrambe le prove sono passate con un voto di almeno 7/10. La prova finale può essere ripetuta al massimo 2 volte. La prova finale ha un costo di 150 euro. Passata la prova finale si è abilitati nella classe di concorso per cui si è svolto il percorso abilitante e, volendo, si può partecipare a tutti i futuri concorsi.

Seconda possibilità: fare 30 CFU prima del concorso e 30 CFU dopo aver vinto il concorso. Esiste la possibilità, in questa fase transitoria fino al 31 dicembre 2024, di svolgere mezzo percorso da 60 CFU prima del concorso e l’altra metà solo dopo aver vinto il concorso (cioè solo se si rientra, tramite graduatoria, nelle posizioni utili a ricevere una nomina in ruolo). Quindi in questo caso si ottiene l’abilitazione solo dopo aver vinto il ruolo. Nella normativa si dice che i percorsi da 30 CFU, in generale, possono avere un costo massimo di 2000 euro, ma non si specifica il costo totale di questa procedura fatta di due parti. Sembrerebbe inoltre dalla normativa che la prova finale in questo caso debba essere svolta solo alla fine del secondo percorso da 30 CFU, quello che viene seguito dopo aver vinto il concorso, con le stesse modalità del percorso da 60 CFU descritto sopra.

CASO 5: STO SVOLGENDO UNA LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
Se ho già conseguito almeno 180 CFU durante la mia laurea magistrale a ciclo unico, allora posso iscrivermi al percorso da 60 CFU per ottenere l’abilitazione all’insegnamento. Questo percorso avrà un costo massimo di 2500 euro. In base al fabbisogno indicato dal ministero è possibile che, territorio per territorio, vengano fatte delle eventuali prove pre-selettive, ma non si sa ancora bene se e come – comunque questa possibilità è contemplata dalla normativa.
È possibile, per svolgere questo percorso, far riconoscere eventuali 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Ogni CFU corrisponde a 12 ore. Il percorso ha un certo numero di crediti di tirocinio che è obbligatorio svolgere in presenza. Alla fine di questo percorso ci sarà una prova finale. Alla prova finale si può accedere solo se si ha una frequenza di almeno il 70% in ogni attività formativa.
La prova finale consiste di una prova scritta basata sulle attività svolte durante il tirocinio e di una prova orale che consiste in una lezione simulata. Il percorso si ritiene concluso se entrambe le prove sono passate con un voto di almeno 7/10. La prova finale può essere ripetuta al massimo 2 volte. La prova finale ha un costo di 150 euro. Passata la prova finale si è abilitati nella classe di concorso per cui si è svolto il percorso abilitante e, volendo, si può partecipare a tutti i futuri concorsi.

CASO 6: STO SVOLGENDO UNA LAUREA E VOGLIO FARE L’INSEGNANTE TECNICO-PRATICO
Se sono iscritto a un corso di laurea per cui, conseguito il titolo, posso diventare insegnante tecnico-pratico, allora posso iscrivermi al percorso da 60 CFU per ottenere l’abilitazione all’insegnamento.
Questo percorso avrà un costo massimo di 2500 euro. In base al fabbisogno indicato dal ministero è possibile che, territorio per territorio, vengano fatte delle eventuali prove pre-selettive, ma non si sa ancora bene se e come – comunque questa possibilità è contemplata dalla normativa.
È possibile, per svolgere questo percorso, far riconoscere eventuali 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Ogni CFU corrisponde a 12 ore. Il percorso ha un certo numero di crediti di tirocinio che è obbligatorio svolgere in presenza. Alla fine di questo percorso ci sarà una prova finale. Alla prova finale si può accedere solo se si ha una frequenza di almeno il 70% in ogni attività formativa.
La prova finale consiste di una prova scritta basata sulle attività svolte durante il tirocinio e di una prova orale che consiste in una lezione simulata. Il percorso si ritiene concluso se entrambe le prove sono passate con un voto di almeno 7/10. La prova finale può essere ripetuta al massimo 2 volte. La prova finale ha un costo di 150 euro.
Passata la prova finale si è abilitati nella classe di concorso per cui si è svolto il percorso abilitante e, volendo, si può partecipare a tutti i futuri concorsi.

FONTI USATE PER QUESTO DOCUMENTO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023
(pubblicato in GU del 25 settembre 2023, n. 224)
Qui dentro ci sono le ultime disposizioni per l’attivazione dei percorsi abilitanti da 30, 36, 60 CFU per conseguire l’abilitazione all’insegnamento.
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-09-25&atto.codiceRedazionale=23A05274&elenco30giorni=true

Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 59 [modificato dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 – cosiddetta “Riforma Bianchi” – convertito con la legge 29 giugno 2022, n. 79)
Questo Decreto Legislativo serve per comprendere il DPCM 4 agosto 2023
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017;059

Legge 10 agosto 2023, n. 112
(conversione* in Legge del DL 22 giugno 2023, n. 75 – cosiddetto “Decreto PA-bis” – ci interessa solo l’articolo 20 del Decreto PA-bis)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023;75

Legge 23 luglio 2021, n. 106
(conversione* in Legge del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-25;73~art59

Legge 29 giugno 2022, n. 79
(conversione in Legge del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 – cosiddetta “Riforma Bianchi”)
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-06-29;79

Decreto Ministeriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 621 del 22 aprile 2024
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-621-del-22-04-2024


ALTRE INFO UTILI PER CAPIRCI QUALCOSA
DECRETO LEGGE: è disciplinato dall’art. 77 della Costituzione, in cui è previsto che il Governo, in caso di necessità e urgenza, ha il potere di emanare atti aventi forza di legge. Si tratta di una deroga alla formazione delle leggi nell’ordinamento italiano che, sulla base di quanto disposto dalla Costituzione, sono emanate dal Parlamento. L’art. 77 della Costituzione indica che un Decreto Legge deve essere convertito in Legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

DECRETO LEGISLATIVO: può essere emanato dal Governo soltanto su delega del Parlamento, nella quale e ai sensi dell’art. 76 della Costituzione, devono essere indicati contenuti e tempi dell’emanazione. Con la legge delega il Parlamento demanda al Governo il potere di emanare Decreti Legislativi su materie complesse e specifiche, come Testi Unici o Codici, che se sottoposte al procedimento ordinario di formazione delle leggi causerebbero ritardi e rallentamenti nei lavori parlamentari.



Nuove nomine con l’algoritmo, ancora un disastro

Il 18 maggio 2023 ci siamo recati all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) di Bologna per presentare le nostre critiche all’attuale sistema di attribuzione delle supplenze dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS). Il sistema introdotto nel 2020 perché l’attribuzione delle cattedre agli aspiranti insegnanti, che prima era fatta in presenza, fosse svolta “a distanza” a causa della pandemia. Il sistema basato sul famoso algoritmo, che il Ministero dell’Istruzione ha fatto sviluppare appositamente. Il sistema che ogni anno decide la sorte di 200 mila precari: un quarto di tutto l’organico della scuola italiana.  

Oggi osserviamo gli effetti delle storture e delle rigidità che le nostre critiche avevano sottolineato. Persone che lavorano a scuola da molti anni vengono di fatto “licenziate” da un algoritmo opaco e esternalizzato, studenti che rimangono senza lə loro prof in barba alla continuità didattica, precariə che pur avendone diritto, non ottengono la cattedra più vicina e sono costrettə a pendolare a 60 km ogni giorno.E tutto ciò non per colpa di chi insegna e delle loro scelte, bensì a causa della rigidità del sistema e della sua incapacità di gestire le rinunce oltre che a causa delle preferenze sulle scuole espresse, da ciascun precariə, “al buio”, ovvero senza conoscere le reali disponibilità. Tutto questo a causa della concomitanza (mal gestita) dell’attribuzione dei posti dal concorso e delle supplenze da GPS e a causa di un sistema che mette al centro l’efficienza e il risparmio, a discapito della giustizia e del diritto di chi insegnai di scegliere e di lavorare.

Avevamo sollevato queste critiche e previsto i soliti esiti disastrosi già quattro mesi fa: lo facemmo direttamente all’USP di Bologna con un presidio e un incontro avvenuti il 25 maggio 2023. Avevamo proposto perciò il ritorno alle nomine in presenza, che l’USP di Bologna era riuscito a organizzare dal 2016 al 2019 proprio grazie al passato lavoro del Coordinamento. 

Convocazioni in presenza che risolverebbero totalmente il problema delle rinunce e delle preferenze espresse al buio. Ci era stato detto a maggio scorso che la scelta del Ministero era irrevocabile, in nome della maggiore efficienza del nuovo sistema e dei fondi investiti in un algoritmo al momento impossibile da visionare pubblicamente. E ci era stato fatto notare, sempre in quell’occasione, che le nostre richieste fossero anacronistiche, perché il nuovo sistema garantisce, secondo l’USP e il Ministero, maggiore efficienza.

Ma ci chiediamo: efficienza per chi? E a discapito di chi? E poi, può essere l’efficienza il criterio esclusivo che determina le nomine di chi insegna a scuola come supplente? E giustizia, diritto, cura? Una scuola migliore parte anche da qui. Dalla giostra che ogni estate riempie le cattedre vuote nelle scuole. E quando leggete che tutto va bene e funziona, che il sistema è efficiente e il 90% delle posti vacanti è stato riempito al 1° di settembre, chiedetevi “come” è stato fatto. E “in nome di cosa”.

Per tutti questi motivi siamo anche solidali con la lotta dellə colleghə insegnanti di Milano che per protesta contro gli errori prodotti dall’algoritmo nella provincia di Milano non sono riuscitə a ottenere una supplenza quest’anno e quindi hanno simbolicamente occupato il tetto dell’USP di Milano con le tende. Inoltre la solidarietà totale da parte nostra va anche per il loro rifiuto, giustamente con sdegno, di ogni vergognosa proposta di garanzia di cattedre al di fuori della procedura standard, al fine di fermare le proteste.

Il nostro punto di vista sulle nomine da GPS

La diffusione del precariato a scuola ha raggiunto anche quest’anno livelli insostenibili, 217.693 supplenze secondo i dati forniti dallo stesso MIM, alla data del 5 novembre 2022. Stiamo parlando di alcune centinaia di migliaia di persone che svolgono il loro lavoro in condizioni non stabili e con contratti con meno diritti rispetto a colleghə di ruolo (si pensi ai permessi non retribuiti per i concorsi e alle assenze in caso di malattia).

Accanto a questi problemi estenuanti, la recente informatizzazione delle assegnazioni delle supplenze dalle graduatorie provinciali (GPS) ha ulteriormente leso i diritti di precariə, creando un meccanismo punitivo per le scelte personali e aumentando la burocrazia in pieno agosto quando tutti gli uffici scolastici e le segreterie sono difficili da contattare.

Le convocazioni informatizzate da GPS, semplicemente, non hanno funzionato.

Anziché semplificare la procedura l’informatizzazione ha prodotto nomine:

INGIUSTE: perché non si è potuto scegliere, il giorno delle nomine, in base alla migliore possibilità disponibile, ma ci si è trovatə costrettə a delegare la scelta al sistema informatizzato; questo ha prodotto lungaggini e “salti” di convocazione (per fare un esempio, nella classe A027 di Bologna, a fronte di sole 45 supplenze disponibili – spezzoni compresi – si è arrivati fino alla posizione 226 di seconda fascia). Il meccanismo delle rinunce finisce paradossalmente per favorire le persone più in basso nelle GPS, mentre un meccanismo giusto dovrebbe mettere ogni persona nelle condizioni di ottenere il miglior contratto di lavoro possibile in base alla propria posizione.

INEFFICIENTI: malgrado la procedura informatizzata le nomine da GPS sono andate avanti fino a fine dicembre (arrivando alla 31^ convocazione nella provincia di Bologna) provando la palese inefficacia di questo meccanismo ogni volta che si sono verificate rinunce o nuove disponibilità;

RIGIDE: la scelta delle scuole a metà agosto è completamente al buio: ognuno è costretto a scegliere tutte le scuole possibili per evitare di essere “scavalcato” durante la procedura informatica. Risulta impossibile “dialogare” con il sistema e operare una scelta adeguate alle proprie esigenze di lavoratorə, riducendo di fatto i diritti di chi ha già un contratto precario. Eclatante il caso del diritto al completamento, negato anche a coloro che lo avevano esplicitamente richiesto.

OPACHE: la procedura informatica si basa su un algoritmo il cui codice non è trasparente. È grave che una procedura così importante per chi lavora e per chi studia, come la nomina delle e dei docenti della scuola pubblica, non possa essere condivisa pubblicamente. 

NON SEMPRE CORRETTE: i punteggi delle GPS, espressi da una valutazione automatica della piattaforma, sono risultati essere ancora una volta pieni di errori e manca una fase dedicata alle correzioni (prevista, in passato, dalla norma: sia per le graduatorie ad esaurimento, sia per quelle di Istituto).​​​​​​​ È stato, ancora una volta, il caos. Migliaia di segnalazioni agli uffici scolastici, telefoni e caselle di posta intasate, qualche correzione apportata in autotutela dagli Uffici Scolastici Provinciali​​​​​​​, ma ciò che non si è potuto sistemare è rimasto nelle GPS ed è andato ad incidere nelle assegnazioni degli incarichi. La digitalizzazione ha aumentato gli errori e, parallelamente, le barriere nella possibilità di intervenire per correggerli. Perché questo controllo non avviene in maniera tempestiva? Non è possibile affidarlo alle segreterie con i tagli che hanno subito.​​​​​​​

Conclusione: l’assegnazione informatizzata delle supplenze è malata e non può essere sanata. Riteniamo che il sistema vada assolutamente cambiato. Subito.

L’uso dell’algoritmo ha prodotto situazioni ingiuste di cui denunciamo le contraddizioni. Ci preme, ad esempio, sottolineare che l’apice di questo meccanismo contraddittorio si trova nell’assegnazione degli spezzoni: per assecondare la procedura informatizzata è stata creata una normativa ad hoc che giustifica l’algoritmo usato, nonostante una palese violazione del sacrosanto diritto al completamento immediato dell’aspirante docente.

La procedura informatizzata per l’assegnazione delle supplenze ha, sostanzialmente, reso obbligatorio un meccanismo di delega digitale a distanza per ogni aspirante docente. Riteniamo questo inaccettabile: non vogliamo essere obbligatə a delegare, vogliamo ricevere delle proposte di lavoro, valutare, decidere e rispondere.

Per tutti questi motivi, CHIEDIAMO 3 SEMPLICI COSE:

  1. CONVOCAZIONI E ASSEGNAZIONI DELLE NOMINE IN PRESENZA: una procedura a scaglioni, in presenza anziché online, permette di ridurre il problema delle rinunce e fa ottenere a ogni persona il miglior contratto di lavoro possibile, senza ledere i diritti già fragili del personale precario. Resterebbe comunque la possibilità facoltativa della delega (che potrebbe anche essere digitale) per chi si trova distante o temporaneamente impossibilitatə a partecipare, com’è sempre stato. Infine, in tale modo sarebbe finalmente possibile ripristinare l’opzione di combinare gli spezzoni immediatamente.
  2. IL RIPRISTINO DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE come efficace mezzo di contrasto alla massiccia presenza di errori al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive e, in modo più preoccupante, al momento delle nomine. Il fatto che sia diventata un’autocertificazione aumenta la possibilità di errore scaricandone interamente su docenti la responsabilità.
  3. AUMENTARE L’ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO: implementare gli organici è assolutamente necessario perché il lavoro non può ricadere su di noi docenti precariə. Deve essere un compito dell’ufficio scolastico controllare se una persona può risultare assegnataria oppure no.

In sostanza noi chiediamo che l’assegnazione dei contratti di docenza a tempo determinato, poiché appunto contratti di lavoro, sia fatta con assoluta serietà senza mettere a repentaglio diritti, equità e correttezza per ogni singola persona che partecipa alla procedura. Chiediamo una procedura che non sia una gara al ribasso, dove vince chi offre di meno e sia prontə ad accettare qualsiasi condizione lavorativa anche a svantaggio delle proprie condizioni personali di vita, famigliari, logistiche, di salute fisica e mentale. Chiediamo che il lavoro come docente supplente sia assegnato grazie a una procedura che richiede tutto il tempo necessario per permettere a tuttə di lavorare nel miglior modo possibile e che non sia condizionata dalla fretta o da esigenze di risparmio.

Non è certo colpa nostra se noi precariə costituiamo un quarto del corpo docente e i tempi sono lunghi: noi chiediamo trasparenza e serenità per il lavoro delicato che svolgiamo con dedizione e responsabilità ogni giorno in classe.

Reclutamento scolastico: un bilancio precario

Nonostante le 8 procedure concorsuali fatte negli ultimi tre anni, alcune delle quali non ancora concluse, a fronte di un contingente di 94.130 posti autorizzati dal MEF per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, quest’anno si è riusciti a coprirne solo 42.979. Le 51.151 cattedre rimanenti non sono in realtà rimaste vuote, ma sono state assegnate, come ogni anno, a docenti precariə facendo arrivare a 217.693, secondo i dati forniti dal MIM alla data del 5 novembre 2022, il totale dei posti dati a supplenza. Ciò significa che è precario che il 25% dei docenti.

Per rispettare gli impegni presi nel PNRR si dovranno adesso assumere 70 mila insegnanti entro il 2024. Ma di che cosa stiamo parlando? Se anche andassero in porto tutte le assunzioni richieste dall’Europa entro settembre, rimarrebbero scoperti i 2 / 3 delle cattedre. È evidente che i conti non tornano. 

In attesa che la legge 79/2022 (riforma Bianchi) diventi effettiva, per provare a “limitare il ricorso al precariato”, senza avanzare nessuna pretesa di risoluzione, il governo si trova adesso costretto a dover predisporre l’ennesima fase transitoria. Ancora una volta ci troviamo ad assistere alla messa in campo di misure emergenziali quando si tratta di curare una malattia cronica, per non dire strutturale.

Il DL 44/2023 pubblicato in GU lo scorso 22 aprile delinea le modalità con cui il governo intende agire.

Per quanto riguarda il sostegno si prosegue nelle assunzioni di specializzatə, in coda a quelle da GAE e da concorsi, dalle GPS di I fascia, comprensive degli elenchi aggiuntivi che si stanno definendo in questi giorni. Tali docenti sottoscriveranno un contratto a tempo determinato e saranno immessi in ruolo solo al superamento delle prove finali. Se dovessero rimanere ancora posti si procederà ad una mini call veloce. Secondo le prime stime le assunzioni da Gps sostegno si aggirerebbero intorno alle 19 mila unità. Il provvedimento costituisce di fatto un passo indietro oltre che una mancata occasione: le assunzioni ex articolo 59, infatti, vengono limitate solo al sostegno, mentre fino all’anno scorso erano state previste anche per gli abilitati su posto comune. Sarebbe stato opportuno, al contrario, estenderle anche alla seconda fascia.

Un’altra misura non presente nel decreto, ma prevista e pubblicata sul sito del MIM, è il concorso straordinario ter per i posti comuni, che dovrebbe riguardare anche infanzia e primaria. Dopo l’insuccesso dei concorsi passati, in sostanza, si prevede una procedura che potrebbe riuscire ad essere addirittura peggiore di quelle che l’hanno preceduta. Secondo quanto è possibile leggere sul sito del MIM, infatti, tale concorso vede la piena equiparazione tra lo svolgimento di almeno 3 anni di servizio e il possesso dei 24 CFU, che rientrano in gioco dopo essere stati congelati alla data del 31 ottobre del 2022. Praticamente lo Stato sta affermando che aver lavorato tre anni nella scuola sia come aver acquistato un pacchetto di crediti dalle varie università.

La varietà di procedure pensate (concorso straordinario, scorrimento GPS, ricorso alla call veloce…) conferma ancora una volta l’inefficacia di operare le assunzioni soltanto tramite concorso. Ma soprattutto non tiene conto della realtà. 

Tutte le proposte attualmente in campo non sono che toppe per tamponare la situazione problematica del reclutamento, ma in modo temporaneo e senza alcuna lungimiranza. Nonostante le assunzioni continueremo ad avere insegnanti che ogni anno riempiranno i buchi lasciati scoperti dall’inefficienza dei governi e che, con il loro lavoro, permetteranno l’apertura delle scuole a settembre.

Se il precariato è una questione strutturale servono risposte strutturali. La soluzione si chiama doppio canale di reclutamento. Le assunzioni devono avvenire:

  • 50% tramite procedure concorsuali a cadenza regolare;
  • 50% tramite l’istituzione di una graduatoria riservata a chi ha 3 anni di servizio nella scuola pubblica statale da mettere in coda alle GAE.

Bisogna cioè riconoscere il diritto alla stabilizzazione in relazione al servizio maturato da tutto il personale precario. Se siamo ritenuti idonei a fare le supplenze per anni, allora lo siamo anche per il ruolo.