Il decreto legge (DL) n. 45 del 7 aprile 2025 si può leggere cliccando qui.
Questo un nostro riassunto della normativa essenziale del DL seguito da un nostro commento.
Articolo 2, comma 1 del DL n. 45 del 07/04/2025
Per raggiungere gli obiettivi del PNRR, a partire dai concorsi del 2023 e per un triennio (quindi concorso PNRR-1 del 2023, concorso PNRR-2 del 2024 e, in caso fosse bandito, concorso PNRR-3 del 2025), le graduatorie di merito dei concorsi avranno un’aggiunta di persone pari al 30% dei posti messi a bando sulla classe di concorso a cui si riferisce la graduatoria. Esempio: concorso PNRR-1, cdc A027, regione Molise, 10 posti a bando. La graduatoria di merito fino a ieri era fatta di 10 persone, con tutte le altre persone idonee (cioè che hanno comunque preso almeno il punteggio minimo) cacciate via. Da oggi si potrà ripescare il 30% delle persone idonee, quindi la graduatoria sarà di 13 persone.
Articolo 2, comma 2 del DL n. 45 del 07/04/2025
Se comunque questa integrazione non dovesse bastare, per completare gli obiettivi del PNRR dal 2026/2027 (quindi dall’anno prossimo…forse il governo mette già le mani avanti in caso di una deroga agli obiettivi del PNRR?) si potrà attingere a un elenco regionale composto dalle persone che hanno vinto i concorsi dal 2020 in poi. E questo elenco si farà solo se il MIM farà il decreto ogni anno (accadrà? Lo scopriremo solo vivendo). Quindi queste persone vanno a integrare le graduatorie dei concorsi 2023 e 2024 solo se avanzano posti su cui immettere in ruolo.
Articolo 2, comma 4 del DL n. 45 del 07/04/2025
Le assunzioni nel 2025 si faranno fino al 10 dicembre 2025. Cioè, anche quest’anno, se le graduatorie del PNRR-2 dovessero andare per le lunghe allora si continuerà a immettere in ruolo fino a dicembre. Nel frattempo i posti vacanti saranno dati da graduatoria di istituto fino ad avente diritto (quindi non saranno supplenze 30/06 o 31/08 da GPS). Inoltre, se una persona dovesse risultare vincitrice di concorso e avere già ottenuto da GPS una supplenza al 31/08 (quindi una cattedra non accantonata per il concorso) nella medesima regione e sulla stessa classe di concorso, allora viene confermata su quel posto in cui ha la supplenza.
LA NOSTRA OPINIONE
Sembra ci siano diverse questioni sul piatto. Il governo vuole cercare di soddisfare gli obiettivi del PNRR solo con i concorsi ordinari dal 2023 in poi (ovvero i cosiddetti concorsi PNRR). Ma questi concorsi hanno graduatorie di merito composte da un numero di persone esattamente uguale al numero dei posti messi a bando. Quindi bastano un paio di rinunce per far saltare i piani. Questo il senso dell’integrazione al 30%. D’altra parte, però, il governo non vuole far entrare nelle graduatorie di merito tutte le persone che passano i concorsi PNRR perché sono tantissime e si ritroverebbe con graduatorie infinite per i prossimi anni.
L’escamotage dunque è ripescare qualche persona dalle graduatorie di merito (ora a esaurimento) del concorso 2020, ma solo dall’anno prossimo (cioè con l’eventuale PNRR-3). E si potrà fare ciò solo se sarà data una deroga al raggiungimento degli obiettivi del PNRR (a oggi la scadenza è il 31 dicembre 2025). Le persone che hanno passato il concorso 2020 quindi hanno davvero pochissime chance di essere immesse in ruolo. E, anche se fosse, difficilmente accadrà nel 2025, se non per alcune persone in poche classi di concorso.
Inoltre, non bisogna dimenticare che nel concorso PNRR-2 (quello del 2024) l’integrazione del 30% spesso e volentieri rischia di essere potenzialmente minima o nulla, perché partecipano comunque alla prova orale/pratica soltanto un numero di persone che hanno passato lo scritto pari a 3 volte i posti messi a bando, quindi già poche rispetto ai numeri del concorso PNRR-1.
Quindi questo DL n. 45 del 07/04/2025 non è né un’opzione in più per chi ha fatto il concorso ordinario 2020 né una chissà quale notizia per chi fa i nuovi concorsi ordinari 2023 e 2024 (PNRR-1 e PNRR-2): l’unico obiettivo è raggiungere gli obiettivi del PNRR, non vi è alcuna volontà politica del governo di trovare una soluzione agli ingorghi nelle graduatorie di merito, ma solo di non perdere la successiva rata del PNRR.
La legislazione attuale, infatti, favorisce fortemente i concorsi 2023-2024: lo si evince non solo dal DL n. 45 del 07/04/2025 ma anche dalla legge n. 112 del 10 agosto 2023 (che ha convertito il decreto legge n.75 del 22 giugno 2023 cosiddetto “PA-bis”) la quale sancisce all’articolo 20, comma 2 che le graduatorie del concorso 2020 diventano a esaurimento ma anche che queste graduatorie a esaurimento sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento (degli obiettivi) previsti dal PNRR, andando a modificare la legge 79/2019 (riforma “Bianchi”).
Il problema qui non è chi entra prima o dopo, il problema è: perché non possono entrare tuttə? E le risposte sono: non esiste un meccanismo parallelo di assunzione di persone abilitate e in grado di riconoscere il servizio svolto, non si aumenta l’organico di fatto, non si investe, scegliendo di dirottare i soldi dall’istruzione ad altro (anzi, chi aspira a lavorare a scuola deve pagare…). Allora la cosa più sensata da (ri)chiedere sarebbe istituire questo meccanismo parallelo (anziché un meccanismo di code) da una graduatoria composta da persone con abilitazione (chiamiamolo, per semplicità, “doppio canale” ma può avere anche una forma diversa). Le persone idonee al concorso 2020 chiedono priorità rispetto ai concorsi 2023-2024 creati appositamente per ricevere subito i soldi del PNRR; invece coloro che hanno svolto i concorsi 2023-2024 chiedono una graduatoria di merito per tutte le persone idonee che costringerebbe ad avere graduatorie infinite. Le due posizioni ci sembrano onestamente inconciliabili. Quale potrebbe essere il punto d’incontro? L’abilitazione. Coloro che hanno passato il concorso 2020 hanno già l’abilitazione; le persone che si iscrivono ai concorsi 2023-2024 devono fare il percorso abilitante (altro grande problema, per come è strutturato).
In sostanza stiamo parlando di persone con (prima o poi) un’abilitazione. Se ci fosse una graduatoria provinciale delle persone con un’abilitazione (diversa dalla prima fascia GPS), si potrebbe attingere da lì come meccanismo parallelo di assunzione (chi è già di ruolo e ha più abilitazioni invece starebbe in altre graduatorie non finalizzate all’assunzione ma alle supplenze o al passaggio di cattedra). Ma è solo un esempio, ci possono essere idee migliori. Sicuramente, finché non si abbandoneranno le istanze puntuali, non vi sarà alcuna mobilitazione seria.